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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 4 - Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale

1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata Tabella A, è effettuato alla data del 1º luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4. dell'articolo 3.

2. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1. è quella determinata con i criteri secondo i valori retributivi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.

5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra

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