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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 3 - Trattamento economico

1. Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati:

AREA DEI SERVIZI AUSILIARI, TECNICI ED AMMINISTRATIVI

a) ausiliari; guardarobieri ed aiutanti cuochi:

dal 1° luglio 1988: Lire 6.031.000

dal 1° gennaio 1989: Lire 6.325.000

dal 1° maggio 1990: Lire 6.564.000

a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

dal 1° luglio 1988: Lire 6.759.000

dal 1° gennaio 1989: Lire 7.306.000

dal 1° maggio 1990: Lire 7.752.000

b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:

dal 1° luglio 1988: Lire 7.247.000

dal 1° gennaio 1989: Lire 7.962.000

dal 1° maggio 1990: Lire 8.544.000

b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

dal 1° luglio 1988: Lire 8.161.000

dal 1° gennaio 1989: Lire 9.212.000

dal 1° maggio 1990: Lire 10.068.000

c) coordinatori amministrativi:

dal 1° luglio 1988: Lire 9.104.000

dal 1° gennaio 1989: Lire 10.224.000

dal 1° maggio 1990: Lire 11.136.000

Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.

AREA DELLA FUNZIONE DOCENTE

a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei c

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