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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 11 - Indennità aggiuntiva per la funzione docente

1. Al personale docente che abbia esercitato la facoltà prevista dall'articolo 14, comma 8 3 , è attribuita, a decorrere dal 1º settembre 1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennità aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata da corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico

a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: Lire 250.000;

b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: Lire 290.000.

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La disposizione non ha avuto concreta applicazione, in quanto non sono intervenuti gli accordi con i sindacati previsti dall'art. 14, comma 8.

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