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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 10 - Indennità di istituto

1. Il fondo di cui al comma 4. dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1º maggio 1990, è incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennità di istituto prevista dalla stessa norma.

2. Analoga indennità è attribuita, a decorrere dal 1º maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennità sarà determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'indennità di istituto di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo è costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno.

3. Restano confermate le modalità della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai precedenti commi 1. e 2.

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