Legge 10.03.1987, n. 100
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore a realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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