Legge 10.03.1987, n. 100
[ARTICOLO ABROGATO]
1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
2. Il predetto trattamento è ridotto:
a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.
3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.
5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. 1
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