IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo III - Aggiornamento, formazione e mobilità del personale - organizzazione del lavoro

Art. 12 - Orario di lavoro

1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

2. Le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché quelle previste dall'art. 8 comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-88.

4. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 88, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalità.

5. Il collegio dei docenti programma annualmente le attività, non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell'art. 6, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

6. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipa

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.