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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo III - Aggiornamento, formazione e mobilità del personale - organizzazione del lavoro

Art. 11 - Criteri di attuazione della mobilità

1. I passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e, dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. La percentuale da applicare annualmente e concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche della necessità di assorbimento di eventuali soprannumero. Nella tabella di valutazione di titoli sarà prevista, ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, l'attribuzione di un particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Restano fermi i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti ai fini dell'accesso ai passaggi di cui al presente articolo.

3. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente, relative alla mobilità od all'utilizzazione del personale della scuola, hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale.

4. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello i

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