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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

Sezione I - Determinazione della base imponibile

Art. 112 [103 bis] - Operazioni fuori bilancio 463

1. Si considerano operazioni «fuori bilancio»:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;

c) per i contratti di compravendita d

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