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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

Sezione I - Determinazione della base imponibile

Art. 111 [103] - Imprese di assicurazioni

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito 460 .

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato component

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