Decreto Ministro del tesoro 22.11.1985
I rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese di novembre 1985, sono regolati nel modo seguente.
I tesorieri o cassieri effettuano nel corso del mese di dicembre 1985 i pagamenti per conto degli enti ed organismi pubblici utilizzando prioritariamente le disponibilità in numerario esistenti alla data del 30 novembre 1985 e, ove necessario per fronteggiare i pagamenti, attivando le procedure previste per il reintegro dal decreto ministeriale 5 novembre 1984 richiamato nel precedente art. 5.
Le disponibilità residue sono integralmente versate nelle contabilità speciali infruttifere, attualmente vigenti, allo sportello delle competenti sezioni di tesoreria provinciale, direttamente o tramite corrispondenti bancari, entro il 27 dicembre 1985, al netto degli effettivi pagamenti da eseguire nei giorni 30 e 31 dicembre 1985.
Gli enti ed organismi pubblici devono provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 dicembre 1986, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1985.
I titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini dell'applicazione della no
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