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Decreto Ministro del tesoro 22.11.1985

Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica. (G.U. 03.12.1985, n. 284)

Art. 5 -

I saldi delle contabilità speciali «mutui» di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 13 novembre 1984, sono versati, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale, a mezzo vaglia del Tesoro, nelle contabilità speciali infruttifere di cui al quarto comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1985, entro il 6 gennaio 1986.

Tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 1 della legge n. 720/84, nonché dal quinto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, le entrate proprie con vincolo di destinazione sono tenute vincolate dai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici, per i corrispondenti importi, nelle contabilità speciali infruttifere. Nel caso di insufficienza di fondi in queste ultime contabilità speciali e fintanto che sussista tale insufficienza, i tesorieri o cassieri tengono vincolati nelle proprie scritture contabili, ai sensi del menzionato art. 5, per l'eventuale differenza, fondi presso le contabilità speciali fruttifere.

I pagamenti di somme relative, a fondi aventi vincolo di destinazione, ivi compresi i mutui, sono effettuati dai tesorieri o cassieri sulla base di apposita documentazione prodotta dagli enti ed organismi pubblici, ai sensi delle vigenti norme. Tale procedura viene seguita anche per le operazioni effettuate in applicazione dell'art. 3, sesto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, le somme provenienti da mutui concessi dagli istituti di credito speciale e dagli istituti e sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso gli istituti e l

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