D.P.R. 25.06.1983, n. 345
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione delle presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
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