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D.P.R. 25.06.1983, n. 345

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado. (G.U. 20.07.1983, n. 197 - S.O.)

Art. 10 -

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, con decreto del Ministro per la funzione pubblica sarà istituita una commissione per lo studio di forme di progressione economica del personale della scuola, coerenti con le peculiarità del personale medesimo.

La predetta commissione, presieduta da un Sottosegretario di Stato o, per sua delega, da un dirigente generale, sarà costituita pariteticamente da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale e da funzionari designati dai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.

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