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D.P.R. 25.06.1983, n. 345

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado. (G.U. 20.07.1983, n. 197 - S.O.)

Art. 2 -

Al personale di cui al precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:

seconda qualifica L. 3.500.000

terza qualifica L. 3.650.000

quarta qualifica L. 4.500.000

quinta qualifica L. 5.600.000

sesta qualifica L. 5.800.000

settima qualifica L. 6.650.000

ottava qualifica L. 7.800.000

Con le stesse decorrenze e modalità di cui al precedente articolo, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di Lit. 8.400.000, ferma restando la progressione economica prevista per il personale direttivo della scuola.

Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme e per il personale che sarà assunto per effetto di concorsi pubblici già indetti alla stessa data o, comunque, immesso in ruolo in applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, e della legge 25 agosto 1982, n. 604, la progressione economica si sviluppa secondo le modalità previste, rispettivamente, dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, e 23 agosto 1981, n. 507, con riferimento allo stipendio iniziale di livello stabilito dal presente articolo.

Per il personale che sarà assunto nel periodo di validità contrattuale mediante concorso pubblico indetto dopo la data di entrata in vigore delle presenti norme, e limitatamente a tale periodo di validità, la progressione economica si articola in otto classi biennali del 6 per cento dello stipendio iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe.

Fino all'approvazione dei profili professionali di cui al successivo art. 4, il personale accudiente di convitto, dopo un anno di effettivo servizio di ruolo, consegue lo stipendio lordo annuo di

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