D.P.R. 25.06.1983, n. 345
La disciplina del presente accordo si applica al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale docente, agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, ai direttori dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e al personale delle soppresse carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto delle predette istituzioni, inquadrati nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 66 della legge medesima.
L'accordo di cui al precedente comma ha decorrenza dal 1º gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1º gennaio 1983 ai fini economici, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7; esso ha validità fino al 30 giugno 1985.
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