Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato
 
  
Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente legge
La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.
La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.
La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.
Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precede
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