Legge 20.05.1982, n. 270
Titolo II - Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato
 
  
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondarie superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.
Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica i
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