IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica istruzione 10.02.1982

Norme per l'attuazione dell'art. 15 (diffusione di giornali nelle scuole) della legge 5 agosto 1981 n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (G.U. 26.02.1982, n. 56)

Art. 2 -

La scelta delle testate, da acquistare con i fondi dei singoli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o con i fondi messi a disposizione dalle regioni, è deliberata dal collegio dei docenti, sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte formulate dai consigli di classe.

Il collegio dei docenti, il consiglio di istituto e il consiglio di classe, ciascuno per la parte di sua competenza, dovranno ispirarsi, nella scelta delle testate, a criteri di imparzialità.

Ciò al fine di assicurare nella scuola l'equilibrata presenza di più fonti di informazione, ispirate a tendenze ed esperienze culturali diverse, indispensabile per un costruttivo confronto di opinione e per stimolare l'acquisizione dell'attitudine all'analisi critica dell'informazione.

La scelta delle testate dei periodici dovrà essere ispirata, inoltre, al criterio di assicurare la presenza di testate appartenenti a vari settori di ricerca culturale e di documentazione, di indiscusso livello scientifico, utili ad allargare la prospettiva della esperienza e del lavoro scolastici. Deve essere previsto, altresì, l'acquisto sia di testate a diffusione nazionale che a diffusione locale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.