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D.M. Pubblica istruzione 10.02.1982

Norme per l'attuazione dell'art. 15 (diffusione di giornali nelle scuole) della legge 5 agosto 1981 n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (G.U. 26.02.1982, n. 56)

Art. 1 -

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti giornali quotidiani e periodici a carattere culturale e scientifico. La consultazione di quotidiani e periodici da parte degli alunni avrà luogo in ore diverse da quelle delle lezioni, secondo un orario che, ad inizio di anno scolastico, sarà stabilito con deliberazione dal consiglio di istituto, su proposta della giunta esecutiva.

Per la lettura e la consultazione dei predetti quotidiani e periodici dovrà essere adibito ove disponibile, un apposito locale dell'ufficio scolastico oppure la sala della biblioteca scolastica o la sala delle riunioni dei docenti o un'aula scolastica. L'orario per la lettura e la consultazione da parte degli studenti dovrà essere articolato in modo da consentire l'utilizzazione dei predetti locali anche per le altre attività alle quali essi sono adibiti.

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