D.P.R. 19.06.1979, n. 348
Titolo II - Servizi sociali
Capo V - Assistenza scolastica
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è abrogato.
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