IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 19.06.1979, n. 348

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (G.U. 09.08.1979, n. 218)

Titolo II - Servizi sociali

Capo IV - Istruzione artigiana e professionale

Art. 30 -

Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attività volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della regione, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.