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Legge 05.03.1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi. (G.U. 07.03.1977, n. 63)

Art. 3 -

Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadono nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzioni d'orario per le scuole di ogni ordine e grado.

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