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Legge 05.03.1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi. (G.U. 07.03.1977, n. 63)

Art. 2 -

Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzione dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

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