Legge 05.03.1977, n. 54
Disposizioni in materia di giorni festivi. (G.U. 07.03.1977, n. 63)
Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.
È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzione dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.