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Legge 09.12.1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. (G.U. 17.12.1977, n. 343)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 9 - 31

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

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Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

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