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Legge 09.12.1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. (G.U. 17.12.1977, n. 343)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 10 - 32

Alla lettera b) dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole «loro mogli e figli» sono sostituite con le parole «loro coniuge e figli».

32

Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

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