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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo VII - Vigilanza del provveditore agli studi

Art. 53 - Provveditore agli studi

Per tutti i circoli didattici, gli istituti scolastici ed i distretti scolastici il Provveditore agli studi:

- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

- autorizza l'affidamento del servizio di cassa di cui all'art. 35;

- autorizza il componente della commissione, di cui ai commi III e IV dell' art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 , ad effettuare verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici ed i distretti scolastici;

- promuove il procedimento amministrativo volto ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni e gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni nelle materie di cui alle lettere a), b) e g) del II comma dell'art. 1.

Le delibere sulle materie di cui alle predette lettere a), b) e g), se adottate dai consigli di istituti dotati di personalità giuridica, sono soggette alla sola approvazione del Provveditore agli studi.

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