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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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CAPO VI - Conto consuntivo

Art. 52 - Adempimenti

Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli artt. 3 e 8 predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, ai rispettivi consigli.

Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Provveditorato agli studi per l'approvazione non oltre il 31 marzo.

Per gli istituti dotati di personalità giuridica il conto consuntivo è corredato anche dalla relazione dei revisori dei conti.

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