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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo I - Attribuzioni amministrativo-contabili

Art. 4 - Direttore didattico - Preside

Al direttore didattico o al preside spetta in materia amministrativo-contabile:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; la rappresentanza legale negli istituti dotati di personalità giuridica;

b) di presiedere la giunta esecutiva;

c) di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese, nelle rispettive sfere di competenza, dal consiglio di circolo o di istituto e dalla giunta esecutiva;

d) di impegnare ed ordinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese deliberate dal consiglio di circolo o di istituto;

e) di firmare, unitamente ad un membro della giunta esecutiva ed al segretario del circolo didattico o dell'istituto, gli ordini di incasso (reversabili) e di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa;

f) prendere in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi in uso e di proprietà del circolo o dell'istituto;

g) effettuare le spese previste alla lettera c) del 2º comma dell'art. 1.

In caso di assenza o di impedimento del direttore didattico o del preside le suddette attribuzioni sono esercitate dal docente di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 1 .

1

Il docente che sostituisce il capo di istituto in caso di assenza o impedimento è uno degli eletti dal collegio dei docenti, di cui all'art. 7, commi 2 - lett. h - e 6, del T.U.

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