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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo I - Attribuzioni amministrativo-contabili

Art. 2 - Presidente del consiglio di circolo o di istituto

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, un presidente. Può essere eletto anche un vice presidente.

In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano.

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio;

b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso;

c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

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