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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo I - Attribuzioni amministrativo-contabili

Art. 1 - Consiglio di circolo o di istituto

Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico, nelle materie e con le modalità indicate nell' art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Il consiglio di circolo o di istituto delibera inoltre:

a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

b) l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

c) il limite di somma che il direttore didattico o il preside è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

d) la misura del fondo di anticipazione al segretario del circolo o dell'istituto per le spese minute;

e) la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

f) l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni;

g) gli investimenti di capitali, l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni.

Devono essere fatte salve le attribuzioni del collegio dei docenti di cui all'

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