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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 20 - Orario di servizio

L'orario di servizio del personale non insegnante è disciplinato dalle norme vigenti.

Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che dovranno essere continuativi, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo alla istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Il disposto dei commi precedenti si applica anche alle assistenti delle scuole materne.

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