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D.P.R. 31.05.1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Art. 19 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni

Gli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie di cui al presente decreto, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in un altro ruolo di corrispondente carriera per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.

L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerterà anche l'idoneità a nuovi compiti.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.

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