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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 21 - Statuti

Entro tre mesi dal loro insediamento i consigli direttivi degli istituti di cui all'art. 9, del Centro di cui all'art. 12 e della biblioteca di cui all'art. 14 deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, udito il Consiglio di Stato.

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