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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 20 - Norme transitorie

Gli istituti regionali di cui al presente decreto, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali o interregionali, e nelle province di Trento e di Bolzano, presso gli uffici scolastici provinciali.

Il personale assunto dal soppresso centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma precedente.

Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

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