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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 3 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione di cui al titolo III del presente decreto.

Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica della ipotesi di lavoro: la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Annualmente il Ministro per la pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando: le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.

Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro per la pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggi

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