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D.P.R. 31.05.1974, n. 419

Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 2 - Sperimentazione metodologico-didattica

La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.

A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze.

Il consiglio di interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.

Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

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