D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo I - Disposizioni generali
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente 57 .
La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275 (G.U. 5 gennaio 1977, n. 4), ha «dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spett
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.