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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VII - Riunione e ricongiunzione di servizi

Capo I - Disposizioni generali

Art. 117 - Rifusione del trattamento già liquidato

Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di dieci anni.

Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.

Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso.

Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennità stessa.

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