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D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (G.U. 17.01.1972, n. 13)

Capo III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Art. 15 - Revocazione

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.

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