IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (G.U. 17.01.1972, n. 13)

Capo III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Art. 14 - Decisione del ricorso straordinario 15

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. 16

[Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto]. 17

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

15

La Corte costituzionale, con ordinanza 5 - 13 marzo 2001, n. 56 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della que

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.