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Legge 19.07.1961, n. 1012

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. (G.U. 09.10.1961, n. 252)

Art. 3 -

Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana.

Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.

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