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Legge 19.07.1961, n. 1012

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. (G.U. 09.10.1961, n. 252)

Art. 2 -

Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.

L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.

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