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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità

Capo III - Spese di cura

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 44 - Spese di cure rimborsabili 7

Il diritto dell'impiegato, che sia stato infermo per causa di servizio, al rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, si esercita nei confronti dell'Amministrazione con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 45 e solo per la parte eccedente le spese che siano a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Nel caso che l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto alle prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma.

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Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

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