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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità

Capo III - Spese di cura

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 43 - Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza 6

Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermità dipendente da causa di servizio è adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato è sottoposto a cura o ricoverato, ed all'impiegato stesso.

6

Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

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