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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare

Capo II - Gravami

Art. 23 - Gravami

Il ricorso contro il giudizio complessivo, previsto dall'art. 54 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , deve pervenire, entro il termine previsto dal citato articolo, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che deve trasmetterlo senza indugio all'ufficio del personale.

Se la trasmissione è effettuata dallo stesso superiore che ha espresso il giudizio complessivo ed il ricorso non è stato inoltrato in piego chiuso, il superiore stesso allega al ricorso le proprie osservazioni.

In ogni altra ipotesi, l'ufficio del personale richiede le osservazioni scritte del superiore che ha espresso il giudizio complessivo; allega le proprie osservazioni e trasmette gli atti al Consiglio d'amministrazione per la decisione.

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