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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare

Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti

Art. 22 - Impossibilità della compilazione del rapporto informativo

Il superiore competente ad esprimere il giudizio complessivo qualora non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo d'un impiegato, deve riferirne all'ufficio del personale.

Il capo del personale riferisce al Consiglio di amministrazione per gli effetti previsti dall'articolo 53 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 .

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione deve indicare gli elementi tenuti presenti nella formazione del giudizio.

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