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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni 38

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 115 - 39

[ Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione .]

38

Per la sostituzione della presente rubrica vedi l'art. 37 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella G.U. 18 novembre 2005, n. 269.

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