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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I - Rapporti civili

Art. 23 -

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

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