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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I - Rapporti civili

Art. 22 -

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.

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